OPERATIVITA’ I° COMMA ART. 1915 CC – CONSAPEVOLEZZA DELL’OBBLIGO DI DENUNCIARE IL SINISTRO E COSCIENTE VOLONTA’ DI NON OSSERVARLO.
Sul tema dell'inadempimento dell'obbligo di avviso da parte dell'Assicurato ex art. 1915 c.c. si segnala una recente pronuncia ottenuta dal nostro studio (cfr. Corte
di Appello di Ancona, Sentenza n. 914/2023), nell'ambito della quale i giudici di merito, seguendo l'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione, hanno sancito che: "ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'art. 1915
cod. civ., non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà̀ di non osservarlo (sentenze 22 giugno 2007, n. 14579, e 30
giugno 2015, n. 13355). Ritiene la Corte che non si possa negare la ricorrenza del dolo generico in capo all’assicurato, che (...) non poteva non sapere dell’obbligo di tempestiva denuncia; quindi, anche in difetto di prova di dolo specifico (coscienza e volontà̀
di arrecare danno alla compagnia) (...), l’omessa denuncia comporta nella fattispecie la decadenza".
A riguardo la Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 27/07/2021, n. 21533), richiamata dalla giurisprudenza di merito, ha già da tempo sostenuto pacificamente
che: "Affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915, primo comma, cod. civ., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo".